Le Province, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzate ad applicare ai loro dipendenti le disposizioni di cui alla presente legge.
Testo vigente dal 7 marzo 1949
Le Province, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzate ad applicare ai loro dipendenti le disposizioni di cui alla presente legge.
Testo vigente dal 7 marzo 1949
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1949-03-01;44~art4 · fonte del testo