Le disposizioni di cui al presente provvedimento sono estese, in quanto applicabili, ai segretari provinciali e comunali. Le stesse disposizioni possono, con l'osservanza dello condizioni, limitazioni e modalita' stabilite rispettivamente, dagli articoli 18 e 19 della legge 8 aprile 1952, n. 212, essere estese, in quanto applicabili, al personale delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonche' a quello degli enti contemplati dall'art. 19 della legge 8 aprile 1952, n. 212.
Testo vigente dal 16 marzo 1954
