Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 3 gennaio 1978 al 22 dicembre 2008. 321 parole tolte in 2 capoversi.
tolto: Al personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori dell'istituto superiore di sanita' e' attribuito un assegno pensionabile annuo lordo nella misura indicata nella tabella annessa e con decorrenza 2 ottobre 1973. L'assegno e' utile ai fini dell'indennita' di buonuscita, con esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici dello stipendio e sulla tredicesima mensilita'. L'assegno stesso va considerato ai fini della contribuzione e della determinazione della base pensionabile ai sensi degli articoli 13 e 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177. Dalla predetta data al personale stesso viene corrisposto, altresi', per dodici mensilita' all'anno un assegno speciale nella misura forfettaria lorda di L. 150.000 per i dirigenti di ricerca e primi ricercatori e di L. 80.000 per i ricercatori. Detto assegno non e' pensionabile, e' subordinato alla corresponsione dello stipendio ed e' ridotto nella stessa proporzione di questo e per lo stesso periodo di tempo. Nei confronti del personale indicato al primo comma gli assegni di cui al primo ed al secondo comma assorbono, fino alla concorrenza della loro somma complessiva, il compenso particolare previsto dall'articolo 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519. L'assegno annuo pensionabile e l'assegno speciale, di cui, rispettivamente, al primo ed al secondo comma del presente articolo unico, non competono ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori fino a che mantengano l'opzione di cui all'articolo 66, quarto comma, della legge citata. Nel computo della base pensionabile, ai sensi degli articoli 13 e 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e' compreso anche l'assegno personale previsto dall'articolo 66, quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519. E' abrogato l'articolo 58 della legge 7 agosto 1973, n. 519.
tolto: TABELLA Parametri ------------------------------- da 825 a 772... L. 1.680.000 da 614 a 535... L. 1.440.000 da 465 a 443... L. 1.300.000 da 387...... L. 1.055.000 da 317...... L. 1.000.000 da 243...... L. 770.000
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1977-12-20;964~artunico · fonte del testo