Alla copertura dell'onere, ai termini dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, sara' provveduto con riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 419 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1949-50. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 7 settembre 1950
