Con effetto dal 1 gennaio 1962 agli impiegati di ruolo e non di ruolo, appartenenti alle carriere e categorie direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie dei Ministeri dei lavori pubblici inclusa l'A.N.A.S.), della marina mercantile, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo e' attribuito un assegno mensile non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila. Per gli impiegati dell'A.N.A.S. il premio di interessamento previsto dall'articolo 55 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, non potra' essere corrisposto in misura superiore al 50 per cento dell'assegno mensile di cui sopra.

Testo vigente dal 3 maggio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-04-19;174~art1 · fonte su Normattiva