Ai segretari comunali, esclusi i fruenti di trattamento dirigenziale, ed agli incaricati delle funzioni di segretario comunale, l'assegno perequativo pensionabile e' attribuito nella stessa misura prevista per gli impiegati della carriera direttiva, di ruolo e non di ruolo, dello Stato, di corrispondente parametro di stipendio. Nel caso in cui la misura della media mensile dell'indennita' di alloggio e della quota dei diritti di segreteria percepiti dai singoli interessati nell'anno 1972 ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, risulti superiore a quella dell'assegno perequativo pensionabile, la differenza e' conservata come assegno ad personam, da riassorbire ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della presente legge. Restano salvi i compensi mensili previsti dall'art. 39 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e dal penultimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1972, n. 749.
Testo vigente dal 24 novembre 1973
