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Per i servizi nell'interesse del commercio svolti fuori del circuito doganale spetta al personale il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza e di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia. Al personale in servizio presso particolari uffici tenuti ad un orario ordinario di lavoro eccedente quello previsto per la generalita' degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, compete, per l'orario eccedente, il normale compenso per lavoro straordinario. La differenza tra l'ammontare dei versamenti affluiti in Tesoreria nell'anno precedente, per i servizi prestati nell'interesse del commercio dal personale doganale, e la spesa sostenuta per le erogazioni al fondo di previdenza e per la corresponsione a detto personale dell'assegno perequativo pensionabile, dell'indennita' di missione per i servizi fuori circuito e del compenso di cui al comma precedente, nonche' per la corresponsione dell'assegno mensile e del compenso per venti ore di lavoro straordinario al personale di cui all'articolo 10, e' iscritta annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione per la spesa del Ministero delle finanze per corrispondere, nei limiti di tale stanziamento ricavato dalla predetta differenza, una indennita' di servizio doganale, nelle misure orarie di lire 1.500 per il personale della carriera direttiva non dirigente e delle carriere di concetto ed esecutiva e di lire 1.125 per il personale della carriera ausiliaria per prestazioni nell'interesse del commercio rese oltre l'orario normale di lavoro. Il limite massimo individuale di tali prestazioni e' stabilito in ottanta ore mensili. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, sentito il competente consiglio di amministrazione, tale limite puo' essere aumentato per singole dogane in relazione a particolari esigenze di servizio. Per i servizi prestati nelle ore notturne e nei giorni festivi le misure dell'indennita' oraria sono aumentate di un terzo. L'indennita' di servizio doganale non e' cumulabile con i compensi per lavoro straordinario e con l'indennita' di servizio notturno o festivo. Per l'anno 1973 l'ammontare dei versamenti di cui al terzo comma viene calcolato sulla base dei rendiconti presentati per la gestione dei proventi riscossi nell'anno 1972.
Testo in vigore dal 24 novembre 1973 al 23 agosto 1975
