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Al personale dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, esclusi i dirigenti, possono essere corrisposti, per lo svolgimento delle attivita' connesse alle analisi delle merci ed ai riscontri tecnici di cui al decreto del Ministro per le finanze 18 aprile 1973, effettuate oltre il normale orario di lavoro, i compensi per lavoro straordinario previsti dalle disposizioni generali vigenti in materia, sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, aumentabili a 90 in relazione a particolari esigenze di servizio, entro un limite di spesa annua pari alla differenza tra l'importo dei versamenti fatti dai privati nell'anno precedente per i servizi resi dal personale non dirigente e la spesa sostenuta per le assegnazioni al fondo di previdenza, per l'attribuzione dell'assegno perequativo pensionabile e per la corresponsione del trattamento di missione. Per l'anno 1973 la differenza viene calcolata sulla base dei rendiconti presentati per la gestione dei proventi riscossi nell'anno 1972.
Testo in vigore dal 24 novembre 1973 al 4 gennaio 1979
