Dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale che fruisce dell'assegno perequativo pensionabile non potranno essere corrisposti indennita', compensi, premi, gettoni di presenza, soprassoldi, assegni ed emolumenti comunque denominati, a carico del bilancio dello Stato, di contabilita' speciali o di gestioni fuori bilancio, per l'opera svolta quale dipendente dello Stato o in rappresentanza dell'Amministrazione statale, fatta eccezione del compenso per il lavoro straordinario debitamente autorizzato ed effettivamente reso, del trattamento di missione, delle indennita' o degli assegni per il servizio all'estero, della indennita' integrativa speciale, dell'aggiunta di famiglia, della tredicesima mensilita' e degli altri specifici trattamenti previsti dalla presente legge. Tutte le somme che in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge spettano al personale contemplato dall'articolo 1, primo comma, a titolo di indennita', compensi, premi, gettoni, soprassoldi, assegni, ed emolumenti comunque denominati dei quali e' vietata la corresponsione ai sensi del precedente comma, sono versate, ove cio' non sia gia' disposto dalle norme vigenti o, trattandosi di spese a carico del bilancio dello Stato, la legge di approvazione non provveda direttamente alla soppressione o riduzione dei relativi stanziamenti, in conto entrate eventuali del Tesoro e, per il personale dell'amministrazione degli archivi notarili, al bilancio di questa ultima, secondo le modalita' che verranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro. Sono del pari versate in conto entrate eventuali del Tesoro le quote delle somme divisibili spettanti al personale di cui al primo comma dell'articolo 1 ai sensi dell'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e del relativo regolamento e l'importo della quota individuale dei proventi erogati nell'anno 1972 al personale non insegnante delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria ai sensi dell'articolo 133 del regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sostituito con il regio decreto 17 maggio 1938, n. 998, e dell'articolo 49 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. 3 Nei casi in cui, anche per incarichi conferiti quali dipendenti statali presso enti o societa', competano al personale emolumenti, compensi, gettoni o altri assegni comunque denominati non compresi tra quelli vietati dal primo comma del presente articolo, il trattamento economico accessorio complessivo, ivi compreso l'assegno perequativo pensionabile ed esclusi il compenso per lavoro straordinario a tempo o a cottimo, il trattamento di missione, l'indennita' integrativa speciale, l'aggiunta di famiglia, la tredicesima mensilita', le indennita' previste dall'articolo 4 e gli assegni per servizio all'estero, fruito in ciascun anno dal personale cui compete l'assegno perequativo pensionabile, non puo' superare l'importo dell'indennita' di funzione corrisposta nello stesso periodo al primo dirigente con stipendio iniziale. L'eventuale eccedenza riscossa in piu' deve essere versata direttamente dagli interessati al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro. Qualora tale eccedenza sia dovuta anche parzialmente ad assegni ad personam previsti dalla presente legge la parte relativa a tali assegni resta all'interessato e sara' riassorbita con i successivi aumenti, a qualsiasi titolo, del trattamento economico. In ogni caso il predetto trattamento economico accessorio globale, aumentato dello stipendio, non puo' superare l'importo complessivo dello stipendio e dell'indennita' di funzione del primo dirigente all'inizio della seconda classe.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 ottobre 1977, n. 808

3

La L. 25 ottobre 1977, n. 808 ha disposto (con l'art. 25) che "l'obbligo del versamento in conto entrate eventuali del Tesoro di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, deve intendersi riferito al solo esercizio finanziario 1973".

Testo vigente dal 23 novembre 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 9/1988

    Questione infondata
    19 gennaio 1988

    I principi della perequazione dei trattamenti retributivi e della onnicomprensivita` del trattamento retributivo nel settore dell'impiego statale, cui si ispira la legge n. 734 del 1973, sono sicuramente conformi agli artt. 3 e 36 Cost. e di essi costituiscono non censurabile svolgimento e attuazione a livello legislativo. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2, L. 15 novembre 1973, n. 734, in virtu` del quale e` stata sospesa per i dipendenti statali delle Avvocature distrettuali in Sicilia la corresponsione dell'indennita` di cui alla legge regionale della Sicilia n. 37 del 1975). - cfr. S.nn. 290/1984; 21 e 45/1978.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 2 Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennita' particolari · Art. 6 Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennita' particolari

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 133/1983

    Altra decisione
    5 maggio 1983

    Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 28, 36, comma primo, e 97, comma primo, Cost. - degli artt. 2, 3 e 15 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nonché dell'art. 2675 cod. civ. in quanto, stabilendo la corresponsione di un assegno perequativo agli impiegati civili dello Stato, disponevano fra l'altro che gli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari, per attività espletate a richiesta e nell'esclusivo interesse dei privati, fossero integralmente versati al bilancio dello Stato, in conto entrate eventuali del Tesoro, per cui detta normativa, mentre privava i predetti funzionari dei cennati emolumenti, lasciava tuttavia sussistere la diretta responsabilità dei conservatori nei confronti dei privati utenti dei servizi di conservatoria; responsabilità addirittura più grave di quella prevista per ogni altro impiegato dello Stato (artt. 22 e 23 d.P.R. 3/1957) perché estesa alla colpa lieve, e per di più escludente quella solidale dello Stato. Nelle more del giudizio di legittimità costituzionale è infatti sopravvenuta la legge 21 gennaio 1983, n. 22, che, con l'art. 2 ha abrogato l'art. 2675 cod. civ., con l'art. 5 ha equiparato la responsabilità dei conservatori a quella degli altri impiegati civili dello Stato, e con l'art. 6 ha esteso al Ministero delle Finanze la responsabilità per i danni cagionati dai conservatori dei registri immobiliari dopo il 24 novembre 1973, anche nelle ipotesi di assenza di dolo o colpa grave, il che comporta la necessità di un riesame della rilevanza della dedotta questione alla stregua delle nuove citate disposizioni.

    Art. 2675 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 28 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;734~art2 · fonte su Normattiva