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[1]L'assegno e' corrisposto in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto del collocamento nella riserva od in congedo assoluto.

[2]L'assegno stesso:

[3]e' sospeso durante il periodo di richiamo in servizio, con assegni, di qualsiasi durata;

[4]e' soppresso in tutti i casi che comportino la perdita del grado o della pensione di riposo;

[5]e' ridotto a meta' durante il periodo di sospensione dal grado;

[6]non e' riversibile.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;371~art3 · fonte del testo