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[1]Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche:

[2]agli ufficiali che, dal 7 giugno 1934-XII alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati collocati in ausiliaria per compiuto periodo di permanenza nelle categorie fuori quadro o fuori organico o sono stati collocati in ausiliaria direttamente dal servizio permanente effettivo per aver raggiunti i limiti di eta' stabiliti dall'articolo 43 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, e successive modificazioni;

[3]agli ufficiali appartenenti alle categorie fuori quadro e fuori organico che, ai sensi delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 104 della legge sullo stato degli ufficiali, saranno trasferiti a domanda nella riserva.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;371~art4 · fonte del testo