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Per sopperire all'onere derivante dalla corresponsione dell'assegno speciale previsto dalla presente legge, la ritenuta dell'uno per cento stabilita dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, e' elevata al due per cento dello stipendio lordo. Per gli esercizi nei quali i proventi derivanti dall'aumento suddetto non risultino sufficienti per il pagamento di tale assegno, saranno disposte a favore della cassa ufficiali anticipazioni di fondi a carico del bilancio dello Stato nella misura che sara' determinata con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la guerra in relazione alle effettive occorrenze.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;371~art6 · fonte del testo