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Ai disoccupati, che nel periodo tra il 18 e il 24 dicembre 1948 si trovino in godimento del sussidio straordinario di disoccupazione di cui al regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, anche per un solo giorno, e' corrisposto, unitamente al sussidio, uno speciale assegno pari a sei giorni del sussidio medesimo, nella misura prevista dal decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 870, con le eventuali maggiorazioni per i figli, esclusa l'indennita' di caropane.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1949 al 16 dicembre 2010
