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Gli oneri derivanti dalla concessione dell'assegno speciale ai lavoratori di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono rispettivamente a carico della gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e della gestione degli assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1949 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1948-12-18;1529~art3 · fonte del testo