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All'onere annuo previsto in lire 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte per l'esercizio finanziario 1963-64, mediante uguale riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1962-63 e per i corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 2 aprile 1963 al 9 ottobre 2010
