A decorrere dal 1 luglio 1949, le pensioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono pagate, di regola, in rate bimestrali anticipate, scadenti il primo giorno dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre di ciascun anno. Si osservano per il pagamento delle pensioni le disposizioni in materia di arrotondamento contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1734. L'art. 91 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, e' abrogato.

Testo vigente dal 25 giugno 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-06-14;322~art5 · fonte del testo