Il trattamento minimo integrativo per la vecchiaia spettante, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, ai pensionati che abbiano compiuto il 65° anno di eta', se uomini, ed il 60° anno di eta', se donne, e' corrisposto con effetto dal primo giorno dell'anno in cui medesimi compiono le eta' anzidette.

Testo vigente dal 25 giugno 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-06-14;322~art4 · fonte del testo