Agli assuntori, agli incaricati utilizzati in base agli articoli 8 e 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e ai coadiutori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nonche' al personale utilizzato sulle navi traghetto dell'Azienda stessa con contratto a tempo determinato, e' concesso un compenso speciale una tantum per le particolari prestazioni rese durante l'esercizio finanziario 1962-63 in dipendenza dell'aumento del traffico.

Testo vigente dal 1 luglio 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-06-14;446~art1 · fonte del testo