Art. 1
Al personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in attivita' di servizio al 1 luglio 1973, e' concesso un compenso una tantum dell'importo di lire 30.000. Al personale assunto successivamente al 1 luglio 1973, detto compenso una tantum e' corrisposto in proporzione ai mesi o frazione di mese di servizio prestati nel periodo 1 luglio 1973-31 dicembre 1973. Sono esclusi dalla corresponsione del suddetto compenso i funzionari dirigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Testo vigente dal 16 marzo 1974
