Le modalita' per la liquidazione, in relazione all'avanzamento dei lavori, e per il pagamento della sovvenzione di cui al precedente art. 1 verranno stabilite nell'atto da stipulare con la Societa' strade ferrate secondarie meridionali, ai sensi e per gli effetti degli articoli: 16 del decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150; 1, comma secondo, del decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, e 189 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, per la costruzione, senza alcuna altra sovvenzione governativa, del raddoppio del binario sull'intero tronco Barra-Torre del Greco-Torre Annunziata della ferrovia Circumvesuviana e delle altre opere di potenziamento e sistemazione della ferrovia predetta e della ferrovia Torre Annunziata-Castellammare di Stabia, giusta i progetti approvati con decreto del Ministro per i trasporti 24 giugno 1947, n. 2139.

Testo vigente dal 7 aprile 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-19;185~art2 · fonte del testo