Le modalita' per la liquidazione, in relazione all'avanzamento dei lavori, e per il pagamento della sovvenzione di cui al precedente art. 1 verranno stabilite nell'atto da stipulare a mente dell'art. 2 della legge 19 marzo 1952, n. 185.

Testo vigente dal 9 marzo 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-02-03;35~art2 · fonte del testo