Alla spesa di cui all'art. 1, che fara' carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1950-51, sara' provveduto mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 25 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-01;141~art2 · fonte del testo