Per la corresponsione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a richiedere all'Ufficio italiano dei cambi il versamento, a favore dell'IDA, della valuta all'uopo necessaria, ed a rilasciare all'Ufficio medesimo speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di lire 18 miliardi e 750 milioni, ripartiti in corrispondenza di ciascun versamento. Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 1 luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione, e fruttano un interesse, il cui tasso sara' stabilito dal Ministro per il tesoro, pagabile posticipatamente al 1 gennaio ed al 1 luglio di ogni anno. Ai certificati, ai loro interessi ed agli atti ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie, contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356. I certificati medesimi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi. Il Ministro per il tesoro determinera', con propri decreti, i tagli e le caratteristiche dei certificati ed il relativo piano di ammortamento.

Testo vigente dal 16 aprile 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-04-05;182~art2 · fonte su Normattiva