Per la corresponsione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a richiedere all'Ufficio italiano dei cambi il versamento, a favore dell'IDA, della valuta all'uopo necessaria, ed a rilasciare all'Ufficio medesimo speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di un massimo di L. 102.399.277.500, ripartiti in corrispondenza di ciascun versamento. Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 10 luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione, e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile posticipatamente al 1° gennaio ed al 1 luglio di ogni anno. I certificati medesimi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle agevolazioni tributarie e delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi. Il Ministro per il tesoro determinera', con proprio decreto, i tagli e le caratteristiche dei certificati nonche' il relativo piano di ammortamento.

Testo vigente dal 9 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-06;277~art2 · fonte su Normattiva