Art. 1
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, a favore dell'associazione "Servizio sociale internazionale - sezione italiana", con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente.
Testo vigente dal 23 agosto 1985
