Oltre a quanto previsto dall'articolo 1, le competenti amministrazioni dello Stato, le regioni e gli altri enti pubblici possono affidare al Servizio sociale internazionale - sezione italiana, lo svolgimento di programmi specifici o di attivita' rivolte a particolari categorie di assistiti, da regolarsi mediante convenzioni disciplinanti anche i relativi controlli.

Testo vigente dal 23 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-08-08;442~art3 · fonte su Normattiva