All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 400 milioni annui per il triennio 1984-1986, si provvede per l'anno 1984 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per l'indennita' integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero; per gli anni 1985 e 1986 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al medesimo capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Contributo al Servizio sociale internazionale - sezione italiana". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 23 agosto 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-08-08;442~art4 · fonte su Normattiva