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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e a lire 150 milioni a decorrere dall'anno 1989, si provvede, per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali"; per gli anni 1988, 1989 e 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accontanamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 23 marzo 1988 al 6 giugno 2012
