Il contributo di cui all'articolo precedente ha decorrenza dal 1 luglio 1964. Agli oneri di lire 20 milioni e di lire 40 milioni, derivanti dalla, concessione del contributo stesso, rispettivamente per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e per l'anno finanziario 1965, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto periodo e del capitolo corrispondente per l'anno 1965. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 13 novembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-10-29;1220~art2 · fonte del testo