All'onere di lire 10 milioni relativo al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo periodo. All'onere di 20 milioni relativo all'anno finanziario 1965 si provvede mediante riduzione del fondo speciale, di parte corrente, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 30 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-06-30;889~art2 · fonte del testo