All'onere di lire 450 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1969, si provvede:

  • a)quanto a lire 300 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
  • b)quanto a lire 50 milioni mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1161 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita';
  • c)quanto a lire 100 milioni, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1210 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 28 giugno 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-05-29;316~art4 · fonte su Normattiva