A partire dall'anno finanziario 1969 a ciascuno degli Istituti di cui all'articolo 1 e' concesso un contributo annuo di lire 150 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita', per provvedere esclusivamente al potenziamento dell'attivita' di ricerca che gli istituti suddetti sono tenuti a svolgere.

Testo vigente dal 28 giugno 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-05-29;316~art3 · fonte del testo