Alla copertura della spesa di lire 3 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1955-56 si provvedera' con quota parte delle disponibilita' di cui al 1° provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1955-56, approvato con legge 27 luglio 1956, n. 1000. All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1956-57 si provvedera' con riduzione del capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 25 febbraio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;49~art2 · fonte del testo