Alla copertura dell'onere di lire 250 milioni derivante dalla, presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1955-56 sara' provveduto mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti nel capitolo n. 248 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 29 marzo 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-02-25;146~art3 · fonte del testo