[1]E' autorizzata, a decorrere dall'esercizio 1952-53, la concessione di un contributo di lire 2.500.000 a favore dell'Associazione della stampa estera in Italia, con sede in Roma, che sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri).

[2]Art. 2.

[3]La spesa di cui all'art. 1 viene fronteggiata con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 157 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 22 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-04-04;246~art1 · fonte del testo