Alla copertura della spesa annua di lire 1.900.000 si provvedera' a carico dello stanziamento del capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministro degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1956-57 e del corrispondente capitolo per l'esercizio 1957-58. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 30 dicembre 1957
