Concessione di un contributo annuo di L. 8.600.000 al Comitato internazionale della Croce Rossa
Art. 1
E' autorizzato la concessione a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa di un contributo annuo di lire 8.600.000 a partire dall'esercizio finanziario 1957-58 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.
Testo vigente dal 10 settembre 1957
