I contributi statali stabiliti nell'importo complessivo di lire 250.000, a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica - e dei Ministeri dell'Africa italiana e della, difesa, dalle leggi 18 dicembre 1930, n. 1837 e 26 marzo 1936, n. 564, sono assorbiti, dall'esercizio 1951-1952, nel contributo di cui all'art. 1, ferma, restando in vigore ogni altra disposizione delle leggi summenzionate.

Testo vigente dal 3 settembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-31;1119~art2 · fonte del testo