Alla spesa di cui all'art. 1, che fara' carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione, verra' fatto fronte per l'esercizio 1951-52 mediante riduzione dei seguenti stanziamenti di bilancio per l'esercizio finanziario predetto: per lire 5.750.000 del capitolo n. 452 del bilancio del Ministero del tesoro concernente il fondo di riserva per le spese impreviste; per lire 20.000 del capitolo n. 269, art. 2, del bilancio di detto Ministero (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica); per lire 100.000 del capitolo n. 40 del bilancio del Ministero dell'Africa italiana; per lire 130.000 del capitolo n. 206 del bilancio del Ministero della difesa. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 3 settembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-31;1119~art3 · fonte del testo