E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 186 milioni a favore del comune di Cortina d'Ampezzo per provvedere alla estinzione delle passivita' incontrate dal Comune stesso per l'organizzazione dei Giochi olimpici invernali del 1956 e fino allo svolgimento di, essi. Le modalita' di erogazione del contributo saranno stabilite dal Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'interno.

Testo vigente dal 4 maggio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-04-12;184~art1 · fonte su Normattiva