All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con una corrispondente quota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1960-61. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 4 maggio 1962
