Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere alla Societa' bacini siciliani il contributo di L. 500.000.000 per la costruzione di un bacino galleggiante di carenaggio, destinato a Palermo, dopo che la Societa' medesima avra' ottenuto dal Ministero della marina mercantile la concessione per l'occupazione dello specchio acqueo e delle aree occorrenti per l'esecuzione dell'impianto. Le modalita' di erogazione di detto contributo saranno fissate con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Testo vigente dal 13 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-17;578~art1 · fonte del testo