All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 6 novembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-10-15;155~art2 · fonte su Normattiva