Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, pari a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 21 luglio 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-07-08;92~art5 · fonte su Normattiva