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E' autorizzata la concessione di un contributo ordinario annuo di 30 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64 a favore della Lega navale italiana, ente di diritto pubblico, affinche', nel quadro dei suoi compiti istituzionali, l'ente provveda in particolare alla propaganda marinara fra, i giovani mediante pubblicazioni, tabelle divulgative inerenti alla sicurezza della vita umana in mare, conferenze, viaggi premio marittimi e addestramento su piccole imbarcazioni.

Testo in vigore dal 3 agosto 1964 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-07-05;626~art1 · fonte del testo