E' concesso al comune di Gorizia il contributo di lire 35.215.048 a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1947 al 31 maggio 1951. E', altresi', concesso al predetto Comune, a carico dello Stato, in contributo annuo di lire 10.000.000, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 1 giugno 1954 al 15 settembre 1957.

Testo vigente dal 23 marzo 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-02-12;82~art1 · fonte del testo