E' concesso al comune di Gorizia un contributo di lire 26.718.750, a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1957 al 30 giugno 1958. E' altresi' concesso al predetto Comune, a carico dello Stato, un contributo annuo di lire 33.750.000, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 1 luglio 1958 al 15 settembre 1962.

Testo vigente dal 17 aprile 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-03-20;149~art1 · fonte del testo