All'onere di lire 50 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di eguale importo dello stanziamento iscritto nel capitolo 1735 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1967. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-28;654~art2 · fonte del testo