All'onere di 48 milioni derivante dalla applicazione della presente legge negli anni finanziari 1966 e 1967, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2301 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 2 maggio 1967
