Art. 2
Alla spesa occorrente sara' provveduto mediante congrua riduzione del fondo iscritto al capitolo 531 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-1956. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 16 luglio 1956
